Da una parte non possiamo che rallegrarci per la possibilità di consultazione online, gratuitamente accessibile a tutti, di una raccolta di studi importante. Dall’altra ci dispiace segnalare delle omissioni ripetute: una leggerezza veniale, se reiterata, diventa più grave? Lasciamo la questione ai teologi moralisti, rimanendo sul piano della scientificità di una pubblicazione. Non abbiamo timore di confessare che la questione ci coinvolge – indirettamente – anche dal punto di vista personale, rammaricandoci; tuttavia ben più dispiacere ci dà constatare ancora una volta che la documentazione della riforma liturgica post-conciliare sia lasciata, per così dire, nell’ombra, non accessibile se non attraverso una mediazione. Ora, per moltissima parte, tale documentazione è ancora inedita e consultabile solo per pochi privilegiati e fortunati. Ma nel caso della riforma della penitenza, no! Pressochè la totalità degli schemi dei due gruppi di studio succedutisi nell’esecuzione del mandato conciliare è stata resa pubblica e disponibile. Non si capisce pertanto come si possa continuare a lasciare in sospeso quanti vogliano prendere visione diretta delle fonti.
Scendiamo nel concreto di un esempio, facendo riferimento ad un articolo pubblicato in un volume che raccoglie gli atti del XXV corso di aggiornamento per docenti di teologia (Roma, 29-31/12/2014) dell’associazione teologica italiana. Estrapoliamo un brano dal contributo di M. Busca, «L’attuazione della riforma della Penitenza voluta dal Concilio Vaticano II», in La Riconciliazione e il suo Sacramento (ed. M. Nardello), Padova – Roma 2015, 161-203; ecco una lunga citazione:
Lo spazio di questo contributo non ci permette una ricostruzione puntuale e dettagliata di tutto l’iter che ha seguito la riforma post-conciliare e ci limitiamo a verificare la congruenza dell’attuazione di tale riforma rispetto alle indicazioni conciliari, rinviando ad altri studi una presentazione più esaustiva dell’argomento.(25)
2.1 Le proposte di riforma del coetus XXIII bis De Paenitentia
In data 14.10.1966 il Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia costituì il coetus XXIII bis, De Rituali Romano III (De Paenitentia) al quale fu richiesto di indagare le fonti occidentali e orientali allo scopo di verificare quale ampiezza di riforma dei riti fosse legittimata dalla Tradizione e, in un secondo momento, di formulare alcune proposte in base al mandato di SC 72. (26) Il testo chiedeva di realizzare la riforma nel duplice aspetto delle formule e dei riti e, precisamente, in direzione di una maggiore evidenziazione della loro natura ecclesiale. Verifichiamo come il coetus ha inteso ottemperare al mandato conciliare….(25) Cf. M. BUSCA, Verso un nuovo sistema penitenziale? Studio sulla riforma della riconciliazione dei penitenti, Subsidia CLV 118, Roma 2002; ID., «La Riconciliazione: tra crisi, tentativi di riforma e ripensamento. Lo stato attuale della riflessione teologico-pastorale», in Il sacramento della Penitenza, Glossa, Milano, 2010, 4-73.
(26) Il gruppo era composto dai maggiori specialisti in materia: J. Lécuyer (presidente), F. Nikolasch (segretario), da Z. Alszeghy, P. Anciaux e K. Rahner per la parte dogmatica, C. Floristán e A. Kirchgässner per la competenza pastorale, A. Ligier esperto della tradizione orientale e C. Vogel per gli aspetti storici della tradizione latina. Il coetus elaborò 12 schemi successivi che confluirono nel testo finale: «De Sacramento Paenitentiae», Schemata n. 361, De Paenitentia 12, 31.1.1970, 1-57. Per la ricostruzione puntuale dei lavori del coetus cf. M. BUSCA, Verso…, 95-212.
[169]
Come si vede, dello Schema n. 361 se ne dà notizia, senza però indicare dove si possa consultare. Altre volte l’autore introduce citazioni più o meno corpose attinte da documentazione analoga, e di nuovo dandone solo un’indicazione cui non segue nulla che possa permetterne la rintracciabilità. Anche per quel che riguarda la «ricostruzione puntuale dei lavori del coetus», non vi è dubbio che lo studio di Busca Verso un nuovo sistema penitenziale rappresenti un lavoro importante e apprezzato: si rimane tuttavia sorpresi e un poco delusi dal constare che l’autore, pur dimostrando l’onore e il merito di avere a disposizione la documentazione relativa, si limiti ad una generica indicazione della fonte, senza assumersi anche l’onere di rendere pubblica l’integralità del testo che cita parzialmente o solo indirettamente.
La delusione aumenta quando si riscontra che tale omissione continua anche anni dopo, pur potendo rinviare ad uno studio il cui pregio maggiore è proprio quello di aver pubblicato il corposo apparato documentario della produzione del Coetus XXIIIbis (1).
Sappiamo per esperienza che l’acquisizione di simile documentazione può essere fortuita, legata ad incontri e a conoscenze particolari, soggetta a condizioni curiose e bizzarre (si tratta talvolta di situazioni analoghe a quelle di una spy-story!), tuttavia ci pare un peccato (grave?) non mettere in comune e disponibile a molti quello che da più parti si è riusciti a trovare. Comprendiamo che si possa rimanere legati a promesse di anonimato o, ancora, si abbia una sorta di gelosia per l’esclusività di accesso a fonti inedite come pure per il prestigio della propria fatica, ma le ragioni della ricerca scientifica dovrebbero prevalere, a beneficio della comunità degli studiosi.
Quanto sarebbe utile e prezioso una sorta di archivio, aperto e pubblico, della produzione del Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia!!
Cosa lo impedisce e chi lo teme? E, all’opposto, come si potrebbe realizzare?
(1) Cf. M. Felini, La parola della riconciliazione (Studia Anselmiana 157 – Analecta liturgia 31), Roma 2013. Simile impostazione, su tutt’altro argomento, la si può trovare in S. Bocchin, La verginità «professata», «celebrata», «confessata» (Bibliotheca «Ephemerides Liturgica» 151), Roma 2009 come pure J. A. Goñi Beásoain, La riforma del año liturgico y del calendario romano tras el Concilio Vaticano II (Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» 157), Roma 2011. Si tratta di studi in cui oltre alla profondità di analisi si apprezza il corposo apparato documentale: il lettore viene messo così in grado di verificare le fonti e di ampliare eventualmente le indagini dell’autore.